Modena, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Cotali, ammenda al club per lancio di un fumogeno dal Settore Ospiti del “Martelli”
Una giornata di squalifica per Cotali, ammenda per il Modena.
Il Giudice Sportivo sanziona i Gialli per quanto accaduto sul campo, ma anche sugli spalti: il difensore canarino, espulso durante il match con il Mantova, viene squalificato per un turno “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”, mentre al club canarino è stata comminata un’ammenda di 1.000 euro, “per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco“.
Di seguito, quanto riporta il Giudice Sportivo relativamente ai gialloblu:
“Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Salernitana, Sampdoria e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COTALI Matteo (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.
Multa anche per la Salernitana, prossima avversaria dei Gialli:
“Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
(fonte foto: Modena F.C. 2018 – www.modenacalcio.com)
Salvatore Fratello