4 Dicembre 2024

Modena, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Cotali, ammenda al club per lancio di un fumogeno dal Settore Ospiti del “Martelli”

0
cotali

Modena, un turno di stop per Cotali (foto Modena FC)

Una giornata di squalifica per Cotali, ammenda per il Modena.

Il Giudice Sportivo sanziona i Gialli per quanto accaduto sul campo, ma anche sugli spalti: il difensore canarino, espulso durante il match con il Mantova, viene squalificato per un turno “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”, mentre al club canarino è stata comminata un’ammenda di 1.000 euro,per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco“.

Di seguito, quanto riporta il Giudice Sportivo relativamente ai gialloblu:

“Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Salernitana, Sampdoria e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.


Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COTALI Matteo (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Multa anche per la Salernitana, prossima avversaria dei Gialli:

“Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

(fonte foto: Modena F.C. 2018 – www.modenacalcio.com)

Salvatore Fratello

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *